Rischi e attenzioni per la cessione del quinto

Rischi e attenzioni per la cessione del quinto
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Quali  rischi e attenzioni per la cessione del quinto?

Merito creditizio

Prima di concludere il contratto o di concedere un aumento significativo dell’importo del credito, il finanziatore ha l’obbligo di valutare la capacità di rimborso del consumatore, sia chiedendo le informazioni direttamente a lui, sia consultando una banca dati: la Centrale dei Rischi o un SIC – Sistema di Informazioni Creditizie.

Se la domanda di credito viene rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore ha il diritto di esserne informato immediatamente e gratuitamente, con l’indicazione della banca dati e del risultato della consultazione.

La prima volta che il finanziatore segnala a una banca dati informazioni negative sul conto di un consumatore (ad esempio mancato pagamento continuativo delle rate), quest’ultimo, e le altre persone coinvolte nel pagamento (per esempio il garante), devono esserne informati in anticipo, anche per poter eventualmente contestare la segnalazione.

Il consumatore può consultare a sua volta le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi e nei SIC, e sapere chi lo segnala. Se ritiene che le informazioni che lo riguardano non siano corrette, può contestarle e chiederne la verifica e la correzione.

Per questo, può rivolgersi direttamente a chi lo ha segnalato o scrivere al gestore della banca dati.

Tutti i cittadini possono conoscere i dati segnalati a proprio nome nella Centrale dei Rischi. Basta rivolgersi alla filiale della Banca d’Italia più vicina.

Il modulo di richiesta si può scaricare anche dal sito della Banca d’Italia.

Coperture assicurative

La copertura assicurativa è una scelta del cliente, anche se molte banche e società finanziarie la richiedono per proteggersi dal rischio di mancato pagamento.

Se la banca o la società finanziaria chiede di stipulare un’assicurazione sulla vita, deve sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti società assicurative.

È importante fare attenzione ai costi della polizza: quella proposta potrebbe essere più costosa di altre offerte sul mercato.

Se si decide per una polizza diversa da quelle offerte, la banca o la società finanziaria non può comunque modificare le condizioni della sua offerta di credito.

Per la cessione del quinto è obbligatoria per legge la polizza a copertura dei rischi di perdita dell’impiego e/o morte.

Tale copertura assicurativa spesso può essere richiesta anche per la delegazione di pagamento. Anche per le assicurazioni esistono forme di tutela previste dalla legge.

Rapporto con il venditore

Il venditore può concedere al consumatore di pagare a rate (“dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati”), ma senza richiedere il pagamento di interessi e di altri costi.

Se invece promuove o conclude contratti di credito, può farlo solo per conto di un finanziatore e solo per l’acquisto di beni e servizi che è lui stesso a commercializzare. Il venditore non può per esempio vendere una carta revolving.

Se questo avvenisse, è importante segnalarlo con un esposto alla Banca d’Italia.

Se il venditore non consegna i beni o non presta i servizi acquistati, o in certi casi se vi è un difetto importante, il consumatore può rivolgersi al finanziatore per sciogliere anche il contratto di credito, ma solo dopo aver inutilmente richiesto per iscritto al venditore quanto dovuto.

Se ottiene lo scioglimento del contratto di credito, le rate e le altre somme già versate al venditore devono essergli restituite dal finanziatore.

Diritto di recesso

Il consumatore – entro 14 giorni dalla data della firma – può recedere dal contratto inviando una comunicazione al finanziatore secondo le modalità dallo stesso indicate.

Per recedere non deve dare alcuna motivazione.

Se nel frattempo il consumatore ha ricevuto il finanziamento, anche solo in parte, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso è tenuto a restituire la somma ricevuta e a pagare gli interessi maturati fino alla restituzione.

Recedere dal contratto di credito significa recedere anche dai servizi accessori connessi, forniti dal finanziatore o da terzi, a meno che questi ultimi non provino che forniscono i servizi in via autonoma, cioè al di fuori di un accordo con il finanziatore.

Se il contratto è a tempo indeterminato, il consumatore può recedere in ogni momento, senza penalità e senza costi.

In questo caso, il contratto può prevedere un obbligo di preavviso non superiore a un mese.

Anche il finanziatore può recedere, ma deve comunicarlo al consumatore con almeno due mesi di preavviso.

Può anche sospendere il credito, ma deve esserci una giusta causa – ad esempio il sospetto di furto della carta di credito – e deve informarne prima il consumatore.

Mancato pagamento delle rate

Se si restituisce il prestito a rate, di solito mensili, prima di chiedere il finanziamento è importante valutare bene la propria disponibilità mensile, cioè il denaro che resta se dallo stipendio si tolgono le spese correnti e altre rate da pagare.

In caso di mancato pagamento delle rate, il finanziatore può rivalersi sulla garanzia e ricorrere a tutte le azioni previste dalla legge per riscuotere il suo credito, dai solleciti formali al ricorso al giudice.

Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze previste per il pagamento delle rate può comportare per il consumatore maggiori costi, a partire dagli interessi di mora, non compresi nel TAEG.

Nei casi più gravi il finanziatore può ottenere lo scioglimento del contratto, che obbliga il consumatore a rimborsare subito tutto il debito residuo.

Un’altra conseguenza del mancato pagamento delle rate è che il finanziatore segnali tali informazioni negative alla Centrale dei Rischi o ai SIC.

La segnalazione può rendere difficile ottenere un credito in futuro.

Tutte le conseguenze del mancato pagamento devono essere indicate nella documentazione informativa e nel contratto.

Modifica delle condizioni contrattuali

Rispetto al momento della firma, nel corso del contratto possono cambiare alcune condizioni.

Il cambiamento può dipendere dal cliente, per esempio perché peggiora la sua situazione finanziaria.

Oppure può dipendere da circostanze esterne, come la situazione economica generale.

In questi casi il finanziatore può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali iniziali solo se: „„ nel contratto è espressamente previsto il diritto del finanziatore di modificare le condizioni contrattuali e se il cliente ha espressamente approvato questa clausola „„ c’è un giustificato motivo.

Si deve trattare di cause intervenute dopo la conclusione del contratto e ben circostanziate.

In nessun caso il finanziatore può introdurre una condizione del tutto nuova rispetto a quelle iniziali.

È possibile modificare i tassi di interesse solo nei contratti a tempo indeterminato.

In questo caso, la proposta deve indicare anche come la modifica inciderà sull’importo dovuto e sulla periodicità delle rate.

Ogni volta che il finanziatore vuole modificare una o più condizioni, deve inviare al consumatore una comunicazione dal titolo Proposta di modifica unilaterale del contratto.

Nella proposta deve spiegare con chiarezza i motivi della modifica, in modo che il consumatore possa valutare se è giustificata, e deve inviare la proposta almeno due mesi prima che la modifica entri in vigore.

Se il consumatore condivide le motivazioni e accetta la modifica, non deve fare nulla.

Se invece vuole rifiutare la proposta, prima che la modifica entri in vigore deve comunicare al finanziatore la sua intenzione di sciogliere il contratto.

Potrà farlo senza motivare la sua decisione e senza alcun costo, alle condizioni precedenti alla modifica proposta, ma dovrà restituire con gli interessi la somma già ricevuta.

Rimborso anticipato

In qualsiasi momento il consumatore può restituire in anticipo, anche in parte, le somme dovute.

In questo caso ha diritto a una riduzione dei costi del credito che deriva dalla minore durata del contratto.

Tranne alcune eccezioni, il finanziatore potrebbe richiedere l’indennizzo di costi direttamente collegati al rimborso anticipato, da motivare con precisione.

L’indennizzo non può comunque superare l’1% della somma rimborsata se la durata residua del contratto è superiore a 1 anno, e lo 0,5% se è uguale o inferiore a 1 anno.

 

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